Le FAQ e la circolare riepilogativa dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo decreto-legge 157/2021 (Antifrodi), peraltro già ‘cancellato’ dalla Manovra che lo incardinerà in una modifica all’art.121 del DL Rilancio (trattasi di meri tecnicismi normativi), hanno chiarito alcuni dubbi in materia ma non tutti, primo tra tutti quello sui prezzari da applicare.
Oggi, però, vogliamo occuparci della comunicazione delle cosiddette opzioni alternative alla fruizione diretta dello sconto, cioè cessione del credito e sconto in fattura, che valgono per tutti i bonus citati dall’art.121 del DL 34/2020 (Ristrutturazione edilizia, Ecobonus, Superbonus, Sismabonus, Bonus Facciate, colonnine di ricarica per veicoli elettrici).
L’ultimo documento davvero interessante in materia è rappresentato dallo studio del 7 dicembre scorso della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che ‘nasce’ come guida sugli adempimenti in capo al consulente stesso ma è di assoluto interesse per tutti i professionisti tecnici e per i contribuenti.
Nel documento:
- si sintetizza la procedura per la comunicazione delle opzioni per i diversi crediti cedibili, coordinando le indicazioni con il DL 157/2021;
- si fornisce un utile prospetto riepilogativo per mettere a sistema agevolazioni, visto di conformità e attestazione della congruità delle spese prima e dopo l’entrata in vigore del DL Antifrodi.
Come avviene la comunicazione delle opzioni?
La comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal contribuente beneficiario della detrazione, esclusivamente in via telematica, direttamente oppure mediante un intermediario, utilizzando la procedura web sul portale delle Entrate oppure attraverso i canali telematici della stessa.
Attenzione però: se si tratta di Superbonus, questa comunicazione deve essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Le differenze tra sconto in fattura e cessione del credito
Per l’occasione, meglio ricordare che:
- nello sconto in fattura il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la cessione del credito corrisponde al ‘trasferimento’ dello stesso a banche ecc. Questa può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Cosa cambia col DL Antifrodi? Le novità
I professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi di cui sopra, quando vanno a ‘vistare’, applicando il visto di conformità o effettuano cessioni del credito, devono ricordare che:
- il visto di conformità si applica anche per l’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi per il Superbonus, ad eccezione della dichiarazione precompilata e del modello 730 effettuato tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- il visto di conformità è esteso anche agli interventi di manutenzione straordinaria e di efficienza energetica per cessione/sconto in fattura;
- per tutti gli invii di cessione del credito, l’AdE può sospendere (per massimo 30 giorni) gli effetti della comunicazione per un controllo di eventuali profili di rischio.