Certificazione attività di ricerca e sviluppo: pubblicato il decreto attuativo

da | 8 Nov 2023 | Design

Decreto Attuativo importante per design, ideazione e innovazione tecnologica

E’ piuttosto importante, in materia di design, ideazione e innovazione tecnologica, quanto contenuto nel DPCM del 15 settembre 2023, il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre, propedeutico alla certificazione sulla qualificazione delle attività di Ricerca & Sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione.

Di fatto, con la pubblicazione di questo procedimento, scatta l’iter di messa a punto della ‘lista della spesa’ per rendere operativa la disciplina che permette di far attestare la qualificazione degli investimenti ai fini della classificazione nel perimetro delle attività sopracitate, evitando contestazioni con il Fisco.

La qualificazione delle varie attività

Il decreto ‘attua’ disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della Legge di Bilancio 2020 (160/2019), per il riconoscimento del credito di imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater, della qualificazione delle attività di R&S ai sensi dell’art.3 del decreto-legge 145/2013, la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta ‘maggiorato’ per le attività di innovazione tecnologica.

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Albo dei certificatori

L’articolo 2 del provvedimento istituisce l’Albo dei certificatosi abilitati, tenuto presso il MIMIT, che con un apposito decreto ministeriale stabilirà, entro 90 giorni, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, oltre alle ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento, ecc.

Il provvedimento espone nello specifico chi – e con quali caratteristiche – può presentare domanda per l’iscrizione all’albo: soggetti con titolo di laurea idoneo, imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con determinati requisiti.

Procedura e contenuto della certificazione

La certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’art. 23 comma 2 del DL 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2022, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

L’impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al MIMIT, tramite l’apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui sopra, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall’impresa per l’esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.

La certificazione attestante la qualificazione delle attività inerenti a progetti o sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta ovvero ai fini dell’applicazione della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, è rilasciata dal soggetto iscritto all’albo.

Il decreto indica, quindi, i dettagli riguardanti il contenuto della certificazione. Tra questi:

  • le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, per attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
  • la descrizione dei progetti o dei sotto-progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto-progetti da iniziare;
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
  • la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata.

Entro il 31 dicembre 2023, il MIMIT provvederà poi all’elaborazione di apposite linee guida integrative per la corretta applicazione del credito di imposta.

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