Ispezioni ipotecarie online, novità, attiva dallo scorso 2 ottobre, di assoluto rilievo in materia di Catasto: la funzionalità per la richiesta e il rilascio per via telematica dei documenti conservati in formato cartaceo è infatti operativa in tutti gli uffici del territorio
L’utente, quindi, potrà consultare online i documenti richiesti per 7 giorni dalla data del rilascio.
Di fatto, l’Agenzia delle Entrate consente di consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari.
I beneficiari
In linea di massima, questo nuovo servizio delle Entrate è dedicato ai professionisti che interagiscono con le banche dati catastali, i quali potranno richiedere i documenti senza doversi per forza rivolgere agli uffici ‘fisici’.
Cosa si può visualizzare e come
Come spiegato dal Fisco, questa nuova funzionalità permette di effettuare telematicamente la ricerca per soggetto (persona fisica o non fisica) o per documento ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister).
In particolare, sono disponibili online:
- i titoli conservati in formato cartaceo;
- le note di trascrizione e di iscrizione;
- le domande di annotazione non digitalizzate e, per le ricerche, a partire dal 1957;
- gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.
Dopo aver scelto l’ufficio competente, l’utente deve specificare la tipologia del documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno.
Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.
Come viene processata la richiesta
L’ufficio preposto preleva il documento cartaceo dall’archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo consegna all’utente, il quale per i 7 giorni successivi potrà consultarlo.
Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale.
Ispezione ipotecaria: più nel dettaglio
Normata dall’articolo 2673 del codice civile, è un vero e proprio diritto alla consultazione dei documenti.
Infatti qualsiasi utente, attraverso la visione dei registri immobiliari, può avere la conoscenza dell’appartenenza dei beni e dell’eventuale esistenza di gravami di natura reale sugli stessi.
Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria:
- le trascrizioni: per lo più relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, il soggetto referenziato nell’ispezione può comparire come parte “a favore” (per esempio, l’acquirente) o come parte “contro” (per esempio, il venditore). Mediante l’ispezione delle trascrizioni è possibile visionare anche quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali);
- le iscrizioni: l’ispezione consente la visione delle formalità relative alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, per esempio, da contratti di finanziamento.
- le annotazioni: si visionano quelle formalità che modificano precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti.