Dal 4 agosto al 15 settembre online l’applicazione per presentare le domande
Un avvio «alla spicciolata» per le Casse di previdenza professionali che dovranno mettere a disposizione delle loro platee di iscritti (sui loro portali ufficiali, mediante accesso alle singole aree riservate) la procedura telematica per presentare le domande di esonero contributivo. Ma, non essendo previsto un «click day» (procedimento nel quale conta l’ordine di arrivo delle istanze per i tempi di liquidazione dell’aiuto), tutti i lavoratori autonomi che avranno diritto all’intervento statale (introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2021 e modificato dal decreto Sostegni, all’inizio dell’anno) lo riceveranno, purché lo richiedano entro il prossimo 31 ottobre. A partire dal 4 agosto alcuni Enti privati hanno reso fruibile il modello per accedere all’agevolazione che consiste in una decurtazione (parziale) del «quantum» da pagare, in virtù dei proventi da attività lavorativa conseguiti nel 2020: tra i primi Inarcassa (architetti ed ingegneri) ed Enpam (medici ed odontoiatri), nelle ore successive sarà la volta di Cdc (dottori commercialisti) e Cassa forense (avvocati). E, a seguire, in una fase nella quale ancora non si conoscono le date di partenza della procedura di ogni Cassa professionale, si apprende che l’Inpgi (giornalisti) fornirà lo strumento informatico agli associati alla sua Gestione separata in possesso dei requisiti previsti dalla norma sull’esonero, affinché possano, a decorrere dalle ore 10 del 23 agosto e fino alle 24 del 31 ottobre 2021, spedire una apposita domanda predisposta su un modulo in formato telematico online, mentre l’Enpab (biologi) renderà utilizzabile il servizio il 30 agosto prossimo.
L’esonero, così come è stato specificato con nota del ministero del Lavoro dello scorso 29 luglio, riguarda le somme dovute a titolo di contributo soggettivo (sia contributo minimo 2021 che saldo 2020) la cui scadenza di pagamento ricada nell’anno 2021. Non sono, perciò, comprese nell’agevolazione, quindi, le somme da pagare a titolo di contributo integrativo e di maternità. La misura – che rientra tra gli interventi disposti dal Governo per contenere gli effetti negativi, sul piano economico, determinati dalla situazione di emergenza da Covid-19 – è riservata ai professionisti che, nell’anno 2019, abbiano conseguito un reddito professionale annuo non superiore a 50.000 euro e che, nel corso dell’anno 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato e dei compensi di almeno il 33% rispetto all’importo del 2019.
A prescindere da tale requisito, inoltre, possono beneficiare dell’esonero parziale anche gli associati agli Enti previdenziali che abbiano avviato l’attività nell’anno 2020. Al contrario, invece, è opportuno ricordare, sono esclusi dall’esonero tutti coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa nell’anno in corso, nonché tutti coloro che, sempre nel 2021, siano titolari di un trattamento di pensione, o che abbiano svolto un’occupazione in forma subordinata.