Il Regolamento (UE) 2026/52 rende operativo l’obbligo di calcolo e comunicazione del Global Warming Potential (GWP) lungo il ciclo di vita degli edifici, integrandolo nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Attenzione alla portata del nuovo Regolamento delegato (UE) 2026/52 della Commissione europea del 16 dicembre 2025, che modifica l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita.
Il Regolamento, pubblicato nella GU europea del 4 maggio e in vigore dal prossimo 24 maggio, modifica l’Allegato III della Direttiva (UE) 2024/1275 (“Case green”), imponendo agli Stati membri di rendere misurabile e confrontabile l’impatto climatico complessivo dei nuovi edifici. Il GWP diventa così un parametro informativo strutturale dell’APE, con scadenze progressive dal 2028 e dal 2030.
Cos’è il GWP nel settore edilizio
Il Global Warming Potential (GWP) esprime l’impatto climatico complessivo di un edificio, misurato in kg di CO₂ equivalente, considerando l’intero ciclo di vita. Non si limita quindi alle emissioni operative (consumi energetici in esercizio), ma include anche le emissioni incorporate legate a produzione dei materiali, costruzione, manutenzione, ristrutturazione e fine vita. Il GWP consente una valutazione ambientale integrata dell’edificio, affiancando la prestazione energetica tradizionale.
Dal consumo energetico al ciclo di vita: il cambio di paradigma
Con la Direttiva Case green, la prestazione energetica non è più valutata solo in termini di fabbisogni annui, ma anche in relazione al contributo dell’edificio agli obiettivi climatici. Il Regolamento 2026/52 rende questo approccio operativo e uniforme, definendo criteri comuni per il calcolo del GWP lungo il ciclo di vita e per la sua rappresentazione documentale.
Come il GWP entra nel calcolo dell’APE
Il regolamento stabilisce che il GWP lungo il ciclo di vita diventi un’informazione obbligatoria dell’APE per i nuovi edifici. Il valore è calcolato secondo metodologie armonizzate di Life Cycle Assessment (LCA) e deve riferirsi a un periodo di analisi standardizzato. Nell’APE il GWP non sostituisce gli indicatori energetici, ma li integra, fornendo un’informazione aggiuntiva sulla sostenibilità climatica dell’edificio.
La modifica dell’Allegato III della Direttiva (UE) 2024/1275
Il Regolamento (UE) 2026/52 modifica l’Allegato III della Direttiva “Case green”, inserendo tra i contenuti obbligatori dell’APE il GWP nel corso del ciclo di vita. L’allegato aggiornato definisce:
- l’obbligo di calcolo del GWP per i nuovi edifici;
- la modalità di esposizione del dato nell’APE;
- l’obiettivo di rendere il valore trasparente, confrontabile e verificabile tra edifici diversi.
Obbligo di indicazione del GWP nell’APE: le scadenze
Un punto centrale del regolamento riguarda le tempistiche vincolanti per gli Stati membri. È previsto che il GWP nel ciclo di vita sia calcolato e reso noto nell’APE:
- dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 m²;
- dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalla dimensione.
Queste scadenze impongono a progettisti e certificatori di integrare stabilmente l’analisi LCA nella pratica professionale.
Gli elementi che rientrano nel calcolo
Il calcolo dovrà comprendere le principali componenti dell’edificio e i relativi impianti tecnologici: strutture portanti, fondazioni, involucri esterni, coperture, finiture interne, oltre agli impianti idrici, di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, elettrici e ai sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili installati in loco.
Il regolamento attribuisce agli Stati membri il compito di definire a livello nazionale alcuni aspetti applicativi, tra cui la determinazione operativa della superficie utile, l’impiego di valori standardizzati e le modalità di attribuzione delle emissioni relative agli impianti condivisi o alla generazione di energia in sito
Impatti operativi per i professionisti tecnici
Per progettisti, energy manager e certificatori energetici, il regolamento comporta un’evoluzione degli strumenti e delle competenze. Il progetto edilizio dovrà considerare fin dalle fasi preliminari il contributo dei materiali e delle soluzioni costruttive al GWP complessivo. L’APE diventa così non solo un documento energetico, ma anche un indicatore sintetico dell’impatto climatico dell’edificio, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica.














