La crisi energetica continua imperterrita e le previsioni per il futuro immediato e soprattutto a medio-lungo termine non sono assolutamente bene-auguranti.
In tal senso, va letto l’intervento del Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, che ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Si tratta, di fatto, del ‘regolamento’ per il riscaldamento del prossimo inverno da applicare sia negli edifici pubblici che in tutte le attività commerciali e/o industriali, per cercare di ‘risparmiare’ quanta più energia possibile.
Periodo di accensione degli impianti e valori di temperatura
Il periodo di accensione degli impianti – si legge nel provvedimento – è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
- Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.
Il vademecum ENEA
Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.
Le esenzioni alle riduzioni dell’energia
Il decreto dispone che le riduzioni di cui sopra hanno delle esenzioni, cioè non non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.