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Cambia il testo unico sulla sicurezza sul lavoro

da | 17 Gen 2022 | Tutela e sicurezza

Dal decreto fisco-lavoro esce un nuovo testo unico

Il dl 146/2021, convertito nella legge 215/2021 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre, va infatti a modificare, tra le altre cose, il dlgs 81/2008 (il testo unico sulla sicurezza, appunto). Novità, in particolare, in tema di formazione e vigilanza, con l’aumento dei poteri dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Interventi anche sui lavoratori autonomi occasionali, per i quali sarà necessaria una comunicazione preventiva da parte del committente.

Gli articoli 13 e 13 bis della legge 215 riguardando quindi il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione”, come si può leggere nel dossier elaborato dalla Camera dei deputati. Sono, previste, come detto, disposizioni che ampliano le competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro, i cui organici vengono rinforzati (1024 unità aggiuntive) e la cui attività sarà coordinata con le asl, a livello provinciale. Una svolta di non poco conto, visto che amplierà le competenze in mano all’Inl che avrà le stesse possibilità di controllo delle asl. Viene poi rafforzato il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), oltre a un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all’organico attuale, del contingente di personale dell’Arma dei carabinieri “al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il testo dispone che entro il 30 giugno di quest’anno la conferenza stato regioni dovrà adottare un accordo nel quale venga previsto l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attutativi del decreto legislativo 81/2008 in modo da garantire: “l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”. L’addestramento dovrà consistere “nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza”. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno inoltre essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Il datore di lavoro e i dirigenti preposti dovranno ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. Infine “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

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