Avevamo anticipato le novità inerenti il Bonus Transizione 4.0 (o Industria 4.0 che dir si voglia) in un articolo di presentazione alla ‘futura’ Manovra, ora mettiamo i puntini sulle “i” dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ha confermato i tre anni di proroga per gli incentivi agli investimenti in beni materiali e immateriali, con una progressiva riduzione della misura del credito d’imposta.
Riferimenti di legge e storia/metamorfosi del Bonus
Il comma 44 dell’articolo 1 della legge 234/2021 è intervenuto, con modifiche e integrazioni, sull’art.1 comma 1051 e seguenti, della legge 178/2020 (Finanziaria 2021), che aveva previsto un rafforzamento del credito d’imposta parametrato al costo di acquisizione dei beni agevolabili.
Il Bonus era stato introdotto originariamente dalla legge di Bilancio 2019 (art.1 comma 185 e segg. legge 160/2019) al posto della preesistente maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (“super ammortamento” e “iper ammortamento” – articolo 1, comma 9 e seguenti, legge 232/2016).
Beni materiali
Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla legge 232/2016), sono prorogati fino al 2025, con intensità ‘a scendere’.
Possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
NB – La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Vediamo le differenze tra i periodi di imposta:
- per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
- 10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.
- per gli anni 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il bonus è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
- 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.
Beni immateriali
Qui il riferimento è l’Allegato B alla legge 232/2016.
Sono agevolabili le spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Questo il dettaglio del credito d’imposta:
- per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro;
- per gli anni 2023-2025 spetta nella misura del:
- 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione);
- 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%);
- 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).
Cosa non è stato prorogato
Niente proroghe invece per:
- il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali, come mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. Questo bonus del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) o a un milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione;
- il credito d’imposta per la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge 160/2019), che esisterà fino alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.