Dentro il contenitore di bonus attivato dall’ultimo decreto-legge approvato dal Governo, ma ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, troviamo anche una modifica al comma 44, lettera b) dell’articolo 1 della legge 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), in materia di credito d’imposta investimenti in beni strumentali, cd. Bonus Transizione 4.0.
Il comma 44 lettera b) in parola disciplina il credito di imposta sopracitato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026 su prenotazione.
La modifica
L’articolo 9-bis dell’ultima bozza disponibile (vedremo se la numerazione sarà confermata in G.U.) aggiunge un periodo al nuovo comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge 178/2020 (Finanziaria 2021), che regolamenta il passaggio di questa agevolazione in una serie quasi infinita di modifiche ‘a catena’ tra leggi di bilancio successive.
30 milioni di euro in più
Nello specifico, si incrementa da 20 a 50 milioni di euro il plafond di peculiari investimenti in beni materiali dell’Allegato A annesso alla legge 232/2016.
L’incremento si applica in relazione agli investimenti:
- con obiettivi di transizione ecologica, da identificarsi a cura di apposito decreto interministeriale;
- effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025
- per la quota superiore a 10 milioni di euro degli “investimenti inclusi nel PNRR”.
A questi investimenti si applicherà l’aliquota prevista nella Legge di bilancio 2022 per l’ultimo scaglione (investimenti eccedenti i 10 milioni di euro), pari al 5%.
Il testo completo dell’art.9-bis del Decreto Sostegni Ter (Piano Transizione 4.0)
“1. All’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro annui.»”