Bonus investimenti: nuovo principio di diritto fiscale per agevolazione riconosciuta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo principio di diritto (n.7 dell’11 aprile 2023) relativo all’agevolazione riconosciuta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dalla dall’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 178/2020 (Manovra 2021).
Il principio di diritto
Le Entrate chiariscono che l’agevolazione di cui sopra non spetta per le opere realizzate dalle concessionarie di servizi assegnati dagli enti locali quando l’investimento è incluso negli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente o sono previsti meccanismi che, di fatto, annullano il rischio economico dell’investimento stesso, condizioni che non possono essere verificate in sede di risposta a un interpello.
L’interpello
Viene chiesto alle Entrate se tra i beni esclusi sono compresi quelli gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, come corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone versato dall’ente concedente al posto di una tariffa a carico degli utenti.
Siamo quindi di fronte a chiarimenti relativi alle esclusioni stabilite dal comma 1053 tra i quali vi è, quella concernente i ”beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti’’.
Il ‘senso’ del credito
L’Agenzia premette che, tenuto conto dell’evoluzione delle modalità di assegnazione dei servizi da parte degli enti pubblici a privati, occorre superare il riferimento testuale alle imprese “in concessione” e “a tariffa” per dare rilievo alla ratio della disposizione e al tenore della norma.
Le Entrate, prima di addentrarsi nelle situazioni al limite, chiariscono che la finalità del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è quella di incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l’impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.
Le ‘concessionarie’ sono fuori dal perimetro
Ne deriva che – precisa il Fisco – non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta le imprese ”concessionarie” (in senso lato) dei servizi di cui al comma 1053 quando:
- l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.