Il decreto 50/2022 (Aiuti, convertito in legge 91) è intervenuto in maniera sostanziosa in materia di “Bonus formazione”, strettamente collegato con la transizione 4.0 voluta dal Ministero dello Sviluppo economico.
La norma
L’articolo 22 del Decreto Aiuti, infatti, per rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, con particolare riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, ha incrementato le aliquote del beneficio fiscale riconosciuto per le attività formative, già fissate al 50 e al 40%, rispettivamente, al 70 e al 50%.
Attenzione: si scende al 40 e al 35% se i progetti avviati con il DL 50/2022 non soddisfino le due nuove condizioni.
Bonus formazione: di cosa si tratta
La disposizione oggetto di modifica è contenuta nella legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge 160/2019) che ha esteso alle spese sostenute in quell’anno la disciplina del bonus connesso alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione prevista dal Piano nazionale industria 4.0.
Al Bonus formazione possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Il perimetro delle spese incentivabili
Le spese che danno diritto al bonus sono quelle sostenute per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
Si tratta, nello specifico, delle spese concernenti:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali.
In virtù di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021, sono ammesse all’agevolazione:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture attinenti, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione);
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
La spinta del Decreto Aiuti
L’articolo 22 del DL 50/2022, quindi, ha innalzato le aliquote del credito d’imposta:
per le piccole imprese, il valore del bonus passa dal 50 al 70% delle spese ammissibili sostenute
per le medie imprese, il credito d’imposta sale di dieci punti percentuali, dal 40 al 50%.
Attenzione: serve che siano presenti due precise condizioni:
- le attività formative devono essere erogate da soggetti individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 50/2022;
- i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.
Per quel che riguarda le grandi imprese, tutto resta come era prima, col credito confermato nella misura del 30% delle spese ammissibili.
I massimi annuali restano fissati a 300mila euro per le piccole imprese e a 250mila euro per le medie imprese.
Invece, per i progetti di formazione avviati dopo l’entrata in vigore del DL Aiuti (18 maggio 2022), se non risultano soddisfatte le suddette condizioni, il bonus è ridimensionato nella misura del 40% per le piccole imprese e del 35% per le medie imprese.