In molti, dopo le prime informazioni derivanti dall’approvazione del DPB 2022 (Documento programmatico di bilancio) con conseguenti rumors sulle varie proroghe dei bonus edilizi nonché reazioni di associazioni ed esponenti politici, si staranno preoccupando per la possibile, mancata proroga, in Legge di Bilancio 2022, del Bonus Facciate 90%, cioè una delle agevolazioni più semplici, immediate e funzionali mai istituite in Italia.
Una delle domande che circola è: ma se i lavori del ‘mio’ Bonus Facciate dovranno per forza proseguire nel 2022, non corro il rischio di perderlo in caso di mancata proroga? La risposta è…dipende.
Le opzioni alternative alla fruizione diretta
Il MEF, in una recente risposta ufficiale a interrogazione parlamentare n. 5-06751 (Fragomeli e Nardi), fornisce chiarimenti importanti sulla possibilità di ‘prendere’ il Bonus Facciate in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL) che potranno essere completati anche successivamente.
Attenzione però: il caso specifico è quello dello sconto in fattura, una delle due opzioni percorribili – l’altra è la cessione del credito – al posto della fruizione diretta. Queste alternative sono state inserite nel nostro ordinamento, per Ecobonus, Sismabonus (anche in versione Super), alcuni bonus acquisti e appunto, Bonus Facciate, dal comma 1-bis dell’art.121 del DL 34/2020 (Rilancio) il quale prevede, inoltre, che la predetta opzione «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori».
Quest’ultima ‘locuzione’ – precisa proprio il MEF – deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (cd. SAL) e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.
Tradotto: è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il Facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori.
Il gioco del SAL
Vediamo di semplificare meglio a cosa si riferisce il MEF:
- l’esercizio dello sconto in fattura per stati di avanzamento lavori è un’opzione per il contribuente che diversamente può saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori e completandoli dopo il pagamento;
- nel caso in cui il contribuente esegua i lavori, riceva la fattura entro il 31/12/2021, proceda a pagare entro la medesima data il restante 10% ed esegua gli adempimenti richiesti (opzione entro il 16/3/2022), lo stesso potrà beneficiare della detrazione anche se i lavori termineranno successivamente al 31 dicembre 2021.
Chiaramente, se poi i lavori non saranno eseguiti e, quindi, conclusi (di questo si accerterà l’amministrazione finanziaria, cioè il Fisco), il contribuente subirà il recupero della detrazione, con aggravio e interessi, ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 471/1997 e, il concorso nella violazione, comporterà, in aggiunta all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art.9 del d.lgs. 472/1997, anche la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto.