Facciate visibili solo dal mare e facciate interne visibili solo dai visitatori dei musei che fanno parte del complesso hanno trattamenti diversi, per quel che riguarda il Bonus Irpef del 90% ex art.1 commi da 219 a 233 della Legge di Bilancio 2020 (160/2019).
Lo si evince da due recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate ad altrettanti interpelli sul Bonus Facciate, detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
La vista mare è ok
Nella risposta 595/2021 del 16 settembre, sulla base del parere espresso dal MIBAC, il Fisco chiarisce che lo sconto Irpef del 90% è ok per il recupero dell’involucro esterno di un edificio residenziale situato in prossimità della costa e visibile soltanto dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici.
Sarà quindi possibile usufruire del Bonus Facciate anche se
- la nuova facciata potrà essere ammirata “solo a largo”;
- lo specchio d’acqua antistante la proprietà o la scogliera demaniale da dove l’immobile è visibile rientrano tra gli spazi a uso pubblico.
Il Ministero della cultura, infatti, con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021, ha precisato che i lavori relativi ad un edificio situato in prossimità della costa che risulta visibile “solo dal mare” e non anche da vie, strade o suoli pubblici “non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi interni: si ritiene pertanto, ( ) che le spese siano ammissibili”.
Recupero delle facciate interne: no al 90%
La detrazione del 90% non può essere applicata invece per il recupero delle facciate interne anche se i miglioramenti possono essere ammirati dai turisti che accedono al museo che ospita il compendio. La condizione è infatti che siano visibili dalla strada (o al limite, come abbiamo visto sopra, dal mare…).
E quindi, anche se l’istante dell’interpello 606/2021 del 17 settembre riteneva di poter accedere allo sconto Irpef del 90% perché il ripristino, nel suo caso, anche se non riscontrabile dall’esterno, è visibile dai turisti che accedono al museo, le Entrate ‘sbarrano la strada’ precisando che, nella circolare n. 2/2020, si è evidenziato che i miglioramenti devono essere fruibili dalla generalità dei passanti su strade pubbliche.
Ne deriva che il Bonus Facciate non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne, anche se di pregio o di luoghi di rilevanza culturale. A questo non si può derogare, a prescindere dal numero degli utenti o dei clienti che possono ammirarne il rinnovamento.
A parziale consolazione, l’Agenzia risponde ‘sì’ al secondo quesito, inerente l’incentivo agli interventi edilizi grazie al quale le prestazioni connesse al recupero di immobili a prevalente destinazione abitativa privata sono assoggettate all’aliquota Iva agevolata del 10%.
L’agevolazione, specifica l’Agenzia, riguarda unicamente l’unità immobiliare accatastata come A9 e le relative pertinenze.