L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, recentemente, con un paio di risposte significative in materia di Bonus facciate 90% (fino al 31/12/2021, poi si passerà al 60% come da Manovra 2022 ancora da approvare definitivamente).
Lastrico solare: fuori
Il rifacimento del lastrico solare, anche se di importante valore estetico e aperto al pubblico, non rientra nell’agevolazione in quanto non si tratta di struttura opaca verticale.
Nella risposta 816/2021, il Fisco “dice no” all’agevolazione per l’impermeabilizzazione e la pavimentazione della piazza aperta al pubblico che, accatastata come lastrico solare, costituisce la copertura del sottostante garage.
Il Bonus Facciate è infatti applicabile alle spese sostenute per il ripristino delle facciate esterne dei vari immobili di un complesso immobiliare di valore artistico, quelle visibili dalla strada e dal percorso pedonale sopraelevato che è “ad uso pubblico”.
Nel caso specifico, non si rientra nel perimetro. L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 160/2021 prevede infatti che:
- gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”;
- “Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008”.
Sono quindi escluse dall’agevolazione, tra le altre, le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, non rientranti nella nozione di strutture “opache”.
Restyling parziale: dentro
E’ invece “in” il contribuente che intende mettere a nuovo soltanto la superficie esterna corrispondente alla sua abitazione e non l’intera facciata dell’edificio, che ospita, oltre al suo appartamento, altre unità abitative appartenenti a terzi.
Poco conta che si tratti di condominio minimo, ferma restando, ai fini della fruizione del Bonus Facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, la necessità di conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri previsti dal codice civile.
Queste indicazioni ci arrivano dalla risposta 838/2021, inerente un restyling sulla sola porzione di facciata che interessa l’unità immobiliare (perimetro ristretto).
Per le Entrate, dunque, anche se il rinnovamento è circoscritto all’area della sua unità immobiliare e, dunque, a risolvere un problema localizzato su una parte della facciata e non dell’intera superficie visibile dall’esterno dello stabile, si potrà beneficiare della detrazione Irpef del 90%.