Non solo Superbonus ‘classico’, di questi tempi, ma anche Bonus Facciate e Supersismabonus Acquisti, a riempire le richieste dei contribuenti che chiedono ‘lumi’ sempre più spesso in materia di detrazione fiscale.
Bonus Facciate senza indicazione dello sconto in fattura: niente da fare
La risposta 385/2022 tratta un caso particolare ma possibile: cosa succede se per caso si omette, nella fattura degli interventi passibili di Bonus Facciate, la scelta dell’opzione sconto in fattura?
Semplice (mica tanto in realtà): non sarà possibile, per il contribuente, esercitare l’opzione stessa.
Il documento fiscale certifica infatti il pagamento del corrispettivo secondo le modalità ordinarie e, quindi, non consente al fornitore della prestazione di cedere il credito d’imposta.
Ma perché? Quando la detrazione spettante è oggetto di sconto o di cessione al fornitore, spiega il Fisco, l’avente diritto versa al fornitore soltanto la parte di corrispettivo non detraibile.
Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, risposta 5.3.4, è stato precisato che «Ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti».
Tra l’altro, al paragrafo 8 della circolare n. 24/E, con riferimento agli adempimenti, è stato precisato che «il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».
In merito alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato, per le Entrate non si ravvisano le condizioni ex articolo 26 del dpr 633/1972, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura.
Infatti, la mancata annotazione dello sconto di cui si discute non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, che riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto (che nel caso di specie, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo). Ne deriva che, non avendo l’istante indicato nella fattura emessa a fronte della prestazione resa, l’ammontare dello sconto pattuito, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, non essendovi stato peraltro il pagamento dei lavori per l’intero.
L’unica parziale soluzione può essere rappresentata dal recupero, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, del 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (il bonifico c.d “parlante” effettuato il 31 dicembre 2021 corrisponde esattamente al 10% della fattura emessa dall’istante il 27 dicembre 2021) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021.
Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente – nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 – dall’imposta lorda nella misura del 60% (Cfr. articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.
SuperSismabonus Acquisti: cosa succede se il rogito supera il 30 giugno 2022?
La risposta 384, invece, è relativa al Sismabonus Acquisti, che in versione ‘super’ è stato prorogato di recente dal DL 36/2022 fino a fine 2022 per quel che riguarda l’atto definitivo di compravendita, per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4.
Ma – probabilmente, o almeno così possiamo dedurre – al momento della richiesta di questo contribuente, vigeva ancora la versione precedente della norma, la quale stabiliva che per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
L’istante, il 24 maggio 2021, al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita, ha versato la caparra, mentre il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale “sconto in fattura”. L’impresa venditrice ha poi però comunicato al contribuente che a causa dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori, la consegna dell’immobile sarebbe slittata dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022.
Le Entrate evidenziano infatti che, da quanto emerge dalla normativa e dalla prassi che disciplinano la materia, affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d’imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020).
Come abbiamo visto, però, il DL 36/2022 convertito ha portato questa data al 31 dicembre 2022, ma per le Entrate, la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo tale data fa perdere la l’opportunità di applicare la detrazione maggiorata e bisognerà accontentarsi del Sismabonus Acquisti ‘classico’, cioè al 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l’agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di optare per lo sconto in fattura.