Pubblicità
  • Leadeboard INIM
  • Certifico 4.0

Bonus Facciate: aggiornamento guida ufficiale AdE e riepilogo scadenze e interventi assentibili

da | 4 Ott 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Ci sono ancora 3 mesi quasi pieni per prendere il Bonus Facciate al 60%, agevolazione fiscale che, proprio come le ‘sorelle’ Ecobonus, Sismabonus, Ristrutturazioni e Superbonus, può anche essere ceduta o scontata in fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato al mese di settembre 2022, in tal senso, la Guida ufficiale a questo Bonus che è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2020 (160/2019), e che consente una detrazione fiscale (Irpef) del 60% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio, attualmente valida sino al 31 dicembre 2022.

Vediamo di riassumere le principali caratteristiche di questo bonus, rimandando per tutti gli aspetti di dettaglio alla sopracitata guida del Fisco, allegata al presente articolo.

Pubblicità
Notifier Centrali AM

La % di detrazione

Se per gli anni 2020 e 2021 il Bonus Facciate consentiva una detrazione del 90% delle spese, per il 2022 la percentuale è scesa al 60%.

Bonus Facciate 60%: le coordinate

Si tratta di una detrazione di imposta lorda (IRPEF o IRES) concessa per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali (cioè aziende e negozi, ad esempio).

Tra gli interventi, sono inclusi anche quelli relativi alla sola pulitura o tinteggiatura esterna, che devono trovarsi nelle zone A e B (DM 1444/1968) o in quelle assimilabili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Non sono previsti ‘massimali’ di spesa.

Chi può prenderlo

Di fatto il perimetro dei potenziali fruitori è totale: possono beneficiare del Bonus Facciate inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Nello specifico, possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Attenzione però: la detrazione non può essere utilizzata da chi possiede solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostituiva (es. i titolari esclusivamente di redditi per l’esercizio di impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario), che però possono optare per le alternative alla fruizione diretta, cioè sconto in fattura e cessione del credito.

Per prendere il bonus, bisogna che i beneficiari siano in possesso o detengano l’immobile oggetto dell’intervento edilizio in base a un titolo abilitativo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente l’avvio).

Le alternative alla funzione diretta

Come per gli altri bonus edilizi al momento vigenti, per le spese sostenute per gli interventi riconducibili al “bonus facciate”, i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura);
  • per la cessione ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari) di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante.

Gli interventi agevolabili

L’Agenzia delle Entrate segnala che sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, e cioè:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus spetta, per esempio per gli interventi realizzati:

  • sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico;
  • su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica;
  • sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico;
  • sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con il comune.

Il Bonus Facciate non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Per esempio, non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

 

  AdE_Guida_Bonus_Facciate_Settembre-2022

Elezioni sempre più nell’anagrafica digitale

Elezioni sempre più nell’anagrafica digitale

Sono oltre 2300 i comuni che hanno inviato i dati elettorali per l’integrazione L’anagrafica digitale continua a crescere. Secondo quanto riportato sul sito del dipartimento per la trasformazione digitale, infatti, sono oltre 2300 i comuni che hanno inviato i dati...

L’IA non preoccupa le imprese più grandi

L’IA non preoccupa le imprese più grandi

L’analisi di Confcommercio Milano. Tecnologia meno importante per le più piccole L’avanzare dell’intelligenza artificiale preoccupa il giusto le imprese del terziario, ma il suo sviluppo è ancora fortemente legato alle strutture dimensionali delle stesse. Nelle realtà...

Elezioni sempre più nell’anagrafica digitale

Sono oltre 2300 i comuni che hanno inviato i dati elettorali per l’integrazione L’anagrafica digitale continua a crescere. Secondo quanto riportato sul sito del dipartimento per la trasformazione digitale, infatti, sono oltre 2300 i comuni che hanno inviato i dati...

L’IA non preoccupa le imprese più grandi

L’analisi di Confcommercio Milano. Tecnologia meno importante per le più piccole L’avanzare dell’intelligenza artificiale preoccupa il giusto le imprese del terziario, ma il suo sviluppo è ancora fortemente legato alle strutture dimensionali delle stesse. Nelle realtà...

Iscriviti alla newsletter

Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere aggiornamenti da Opificiumagazine.it

Grazie! Ti sei iscritto alla newsletter.

Pin It on Pinterest