La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate al Bonus Facciate 90% è aggiornata al mese di luglio 2021 e comprende tutte le modifiche intervenute con i recenti provvedimenti normativi
Non si vive solo di Superbonus 110%. Anche se, ultimamente – e soprattutto dopo le novità apportate sul tema dalla conversione in legge del Decreto Semplificazioni Bis (leggasi CILA semplificata) – le richieste per lavori edilizi beneficiari della maxi-agevolazione sono aumentati vertiginosamente, un’agevolazione sempre gettonatissima è il Bonus Facciate 90%.
Un bonus che, di recente, è stato ‘riproposto’ dall’Agenzia delle Entrate con una guida aggiornata alle ultime novità (luglio 2021), comprensiva quindi di tutte le modifiche apportate dai recenti provvedimenti.
- Bonus Facciate: cos’è?
Si tratta di un’agevolazione (detrazione fiscale del 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021) sulle spese per il recupero e il restauro delle facciate esterne degli edifici.
Questi gli interventi agevolabili:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
- Requisiti, beneficiari, opzioni
Lo sconto del 90% può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese (quindi una platea molto allargata rispetto a quella del Superbonus).
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici e sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
Così come per gli altri bonus fiscali, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
- La visibilità della facciata
La guida del Fisco dettaglia al meglio cosa si intende per lavori sulla facciata di un edificio. Chiariamo subito: il lavoro “si deve vedere”, quelli effettuati sulle facciate ‘interne’ e invisibili dall’esterno non valgono. Ma ci sono delle eccezioni.
Prendono quindi il bonus 90% gli interventi effettuati:
- sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
- su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
- sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico.
- sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
- Le scadenze aggiornate
La guida tiene conto sia delle proroghe apportate dalla legge 178/2020, che ha esteso il Bonus Facciate a tutto il 2021, sia le estensioni del DL Rilancio (art.121 DL 34/2020).
Nello specifico:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, è possibile beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali è necessario far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
- per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino (per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2021, le rate versate dal condomino nel 2020, nel 2021 o nel 2022, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021, danno diritto al bonus);
- differentemente dal Superbonus 110, le opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito) si potranno usufruire per tutto l’anno 2021.
ALLEGATI