Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate svela l’ambito applicativo, la disciplina e la proroga dei crediti d’imposta a favore delle imprese danneggiate dal caro energia, per gli acquisti relativi al 3° e 4° trimestre 2022
I Decreti Aiuti-Bis (articolo 6), Ter (1) e Quater (1) hanno prorogato gli aiuti di sostegno alle imprese ‘energivore’: il Fisco raduna tutti i chiarimenti in una circolare, la n.36/2022 del 29 novembre, che fa il punto sulla disciplina vigente anche attraverso risposte a singoli quesiti ricevuti dalle Entrate sull’applicazione delle misure.
Lo status quo
Attualmente, i crediti di imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, sono riconosciuti percentualmente in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza.
I crediti si possono utilizzare entro il 30 giugno 2023 in compensazione.
Le beneficiarie
Si tratta delle imprese residenti che rispettano le condizioni previste dalle norme sopracitate.
Semplificando, sono ammesse alle agevolazioni le imprese commerciali e quelle agricole che sostengono costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (cd. Energivore).
Attenzione: prendono i benefici sia gli enti commerciali che quelli non commerciali (at.73 comma 1 lettera c) TUIR) – indipendentemente dalla natura pubblica o privata e dalla forma giuridica – e le ONLUS di cui all’art.10 del d.lgs. 460/1997, se esercitano una attività commerciale.
Nel caso in cui l’ente non commerciale o la Onlus non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (ad esempio la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelli totali).
I crediti per le imprese NON energivore
La circolare evidenzia che, con riferimento ai crediti di imposta per le imprese non energivore, riconosciuti in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW per il quarto trimestre 2022 e 16,5 kW per il terzo trimestre 2022, la potenza disponibile normativamente prevista corrisponde a una potenza contrattuale pari, rispettivamente, a 4 kW e 15 kW.
Richiesta dei crediti e responsabilità
L’AdE chiarisce le modalità di calcolo semplificato per secondo, terzo e quarto trimestre 2022, che può essere chiesto al venditore se l’impresa si è rifornita dallo stesso soggetto in tutti i trimestri.
Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del contribuente, che fruisce del credito di imposta sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
In caso di rateizzazione
L’AdE, inoltre, ha evidenziato che, qualora le imprese (con utenze collocate in Italia a esse intestate) optino per il piano di rateizzazione di cui all’art.3, comma 1 del DL Aiuti-quater, non potranno fruire dei crediti di imposta riconosciuti alle stesse per l’acquisto di energia e gas naturale, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e previsti, rispettivamente, dall’art.1 del DL Aiuti-ter e dall’art.1 del DL Aiuti-quater.
Crediti di imposta in caso di locazione
La circolare chiarisce che, in caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, anche se non è titolare delle utenze ma se ne sostiene l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.
La spettanza del credito deve essere comprovata tramite specifici documenti, cioè:
- fatture d’acquisto (intestate al locatore);
- fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore;
- contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile;
nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento.
Spese per l’acquisto di gas per alimentare una centrale termica
In caso di cogenerazione, per distinguere i quantitativi di gas naturale utilizzati per produrre energia elettrica (uso termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre energia di diverso tipo (usi energetici diversi da quelli termoelettrici), può invece trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall’art21, comma 9-ter, lettera b), del Testo unico delle accise, in base al quale, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh.
Di conseguenza, si potrà determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per “usi energetici diversi dagli usi termoelettrici” oggetto di agevolazione, sempre che sussistano gli altri requisiti.