Superbonus: no proroga, 30% per l’intervento nel suo complesso – nota del MEF
Il sottosegretario al MEF Federico Freni, rispondendo ad una recente interrogazione parlamentare sui bonus edilizi (la n. 5-07599 a firma Mario Fragomeli), ha toccato svariati argomenti di interesse per i professionisti tecnici e i contribuenti alle prese con lavori propedeutici ad un’agevolazione fiscale.
Superbonus case unifamiliari: si arriva al 30/6/2022, niente proroga
Al momento, ricorda il MEF, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo dell’art.119 comma 8 DL 334/2020 modificato dalla legge 234/2021 (Manovra 2022), nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari (plurifamiliari o condomini). Ne deriva che la proroga del Superbonus sino al 31 dicembre 2025 non si applica agli “edifici unifamiliari”, ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui all’art.119 comma 8 secondo periodo: scadenza 30 giugno 2022 con SAL almeno al 30%.
A proposito di SAL
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), il cui 30% garantisce, come visto sopra, la possibilità di beneficiare della proroga al 30/6/22, si riferisce sempre all’intervento complessivo.
Traduciamo diversamente:
- come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n.3/2022, il 30% “va commisurato all’intervento complessivamente considerato”;
- non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione Superbonus.
Lavori Superbonus: sono sempre manutenzione straordinaria?
La risposta è affermativa. Ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter primo periodo del DL Rilancio, infatti, “gli interventi (…) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.
Bonus Verde: no alle spese di illuminazione
Siccome non si vive di solo Superbonus, è stato posto anche un quesito inerente il Bonus Verde, prorogato fino al 31/12/2024 dalla Finanziaria 2022. Questa agevolazione, lo ricordiamo, è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art.1 comma 12 e seguenti della legge 205/2017 che ha previsto, a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 7/E/2021, ha precisato che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.
Ne deriva che è agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale, ma non le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi, che non rientrano – secondo il MEF – in tale contesto.
Il fotovoltaico prende il Bonus Mobili?
Risposta affermativa. Parliamo dell’agevolazione ex art.16 comma 2 del DL 63/2013, spettante ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art.16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con intervento edilizio riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lettera b) del Testo Unico Edilizia).
Il MEF chiarisce che in caso di “ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale” ovvero di “installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione” dell’impianto fotovoltaico già installato (e, quindi, presumibilmente, sempre al servizio dell’unità immobiliare del singolo condomino), trattandosi, in entrambi i casi, di «intervento su singola unità immobiliare» (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condòmino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili.