Bonus edilizi: le scadenze di fine anno

da | 16 Nov 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Bonus edilizi: cosa c’è da sapere per non perdere le agevolazioni

Il DDL Legge di Bilancio, nella versione approdata al Parlamento che dovrà ‘definire’ la Finanziaria entro il 31 dicembre 2023 per l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2024, non ha toccato nessun bonus edilizio, Superbonus in primis.

Abbiamo già di recente fornito le coordinate sulle scadenze dei vari bonus edilizi tra 2024 (Ecobonus e Sismabonus in primis, ma anche il Bonus Verde) e 2025 (Bonus Barriere), ora ci focalizziamo sui bonus che scadono tra meno di 45 giorni, cioè il 31 dicembre 2023.

Bonus acquisto case green

Si tratta di un’agevolazione del 50% dell’IVA per l’acquisto di case in classe energetica A e B, le cosiddette ‘case green’.

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Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA versata per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali, ceduti dalle imprese edili, a basso consumo energetico.

La Manovra 2024, almeno per ora, non l’ha prorogata.

In materia va ricordato che il Bonus case green:

  • è dedicato esclusivamente agli immobili ad uso abitazione, compresi quelli di lusso
  • si può ripartire in 10 quote annuali;
  • spetta anche per comprare una seconda casa;
  • è cumulabile con quello del 50% per l’acquisto di un immobile ristrutturato, agevolazione calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, ma in tal caso la detrazione del 50% sul 25% di cui sopra non potrà essere applicata all’IVA riferita al Bonus per l’acquisto della casa ad ‘alta’ efficienza energetica.

Bonus Mobili: massimale a 8.000 euro solo fino al 31 dicembre 2023. Poi 5.000

Il Bonus Mobili ed Elettrodomestici è stato in ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2023: è una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’agevolazione spetta quindi per le spese sostenute negli anni 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Ma attenzione: per beneficiare del massimale ‘agevolabile’ a 8.000 euro bisogna provvedere all’acquisto entro il 31 dicembre 2023, perché poi nel 2024 il tetto scenderà a 5.000 euro.

Superbonus: quante scadenze al 31/12/2023!

Per quel che riguarda il Superbonus 110 e 90%, vediamo di fare ordine partendo dalle case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati completati almeno il 30% dei lavori (SAL). Queste beneficeranno del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Tra l’altro, in tal caso, sarà ancora possibile scegliere se fruire direttamente del Bonus (cioè in dichiarazione dei redditi) oppure optare per cessione del credito o sconto in fattura, non essendo valide, per questi tipi di lavori, le limitazioni del DL Cessioni.

In merito, invece, al Superbonus condomini al 110% per spese sostenute nel 2023, la detrazione al 110% potrà essere richiesta, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  • se l’assemblea condominiale ha approvato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILA-S (o la richiesta del titolo edilizio abilitativo) è stata presentata in comune entro il 31 dicembre 2022;
  • se l’assemblea condominiale ha approvato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la CILA-S (o la richiesta del titolo edilizio abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • se, in caso di lavori di demolizione e ricostruzione, la richiesta del permesso di costruire è stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

Anche qui, ok per la scelta di una delle due opzioni alternative alla fruizione diretta, con le varianti in corso d’opera che seguono con continuità il lavoro originario.

Diverso è il caso del Superbonus per edifici unifamiliari al 90% per spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Prima di tutto, serve rispettare una serie di condizioni:

  • il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, innalzati in base al quoziente familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si procede alla divisione dei redditi complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli componenti a cui è attribuito un coefficiente.

Per quel che riguarda la possibilità di esercitare una delle due opzioni alternative:

  • con CILA-S (o richiesta del titolo edilizio) presentata entro il 16/2/23, si potrà ancora cedere il credito o farsi scontare la fattura;
  • con CILA-S (o richiesta del titolo edilizio) presentata dal 17/2/23 in poi, si potrà solamente fruire direttamente del bonus, con le regole riviste nel DL Cessioni.

Stesse regole, eccetto le condizioni particolari, si ripetono per il Superbonus dei condomini per le spese sostenute nel 2023 e sceso al 90% per effetto del ‘decalage’ introdotto dal DL Aiuti Quater (176/2022).

Fuori da questi casi, per i condomini, resteranno le percentuali del 70% (spese sostenute nel 2024) e del 65% (spese sostenute nel 2025).

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