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Bonus edilizi tra detraibilità e deroghe Antifrodi: le regole della Manovra sono retroattive

da | 22 Feb 2022 | Costruzione, ambiente e territorio, Notizie

Bonus edilizi tra detraibilità e deroghe Antifrodi: le regole della Manovra sono retroattive

La conversione in legge del DL Milleproroghe (DL 228/2021), di fatto rivoluzionato rispetto alla sua versione iniziale, che terminerà con l’ultimo veloce passaggio in Senato dopo l’approvazione del testo ‘definitivo’ da parte della Camera – con ok alla questione di fiducia posta dal Governo -, contiene una novità molto importante in materia di bonus edilizi, fermo restando che – col recente decreto correttivo del Sostegni TER non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – siamo ‘solo’ alla tredicesima modifica in materia di Superbonus e affini, davvero un’enormità.

Ma torniamo a noi: nel disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431-A/R​), ci soffermiamo sul nuovo articolo 3-sexies, rubricato “Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio”, il quale dispone letteralmente che “le disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021”.

Regole Antifrodi prima della Manovra 2022: retroattività totale

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Semplificando il tutto, la nuova norma precisa l’ambito applicativo della disciplina in tema di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità prevista dalla legge per usufruire delle detrazioni in materia, contenuta nell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL Rilancio.

Sappiamo infatti che la Manovra 2022 (legge 234/2021) ha inglobato al suo interno tutte le specifiche del DL 157/2021 (cd. Antifrodi), abrogandolo ma salvandone gli effetti prodotti nella sua ‘pre-vigenza’, cioè nel periodo dal 12 novembre al 31 dicembre 2021.

Quindi, in virtù di questa nuova misura contenuta nel Milleproroghe:

  • per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal Superbonus) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate) al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale (detrazione) sotto forma di credito d’imposta cedibile o di sconto in fattura;
  • le spese per l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese in materia di bonus edilizi sono detraibili, anche se sostenute nel 2021, e più precisamente tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Il visto di conformità del DL Antifrodi

L’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 157/2021 sopracitato ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus.

Con circolare del 29 novembre 2021, n.16/E, le Entrate avevano poi chiarito che tale obbligo si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (cioè dal giorno di entrata in vigore del DL 157).

Ma di quali interventi si tratta?

Di questi:

  • recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica (quindi Ristrutturazioni ed Ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche (quindi Sismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 2 dell’articolo 121).

Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il dubbio post-Manovra 2022

Il dubbio in merito alle spese sostenute dal 12 novembre e il 31 dicembre 2021 era sorto perché se la legge 234/2021 aveva stabilito che le spese sostenute per visto di conformità e asseverazioni di congruità delle spese – a partire dall’entrata in vigore della legge stessa, cioè dal 1° gennaio 2022 – erano detraibili, ma altrettanto non aveva fatto il precedente Decreto Antifrodi, creando un ‘vuoto normativo’ per quelle spese effettuate nella vigenza dello stesso (12/11/2021 – 31/12/2021).

E’ stato quindi determinante l’emendamento che ha portato all’art.3.sexies del DL 228/2021 che va a ‘toccare’ l’art.121 del DL Rilancio, relativo alle procedure per le opzioni in materia di Superbonus e altri bonus edilizi (cioè sconto in fattura e cessione del credito), portando le specifiche di quanto previsto per la Manovra (cioè dal 1/1/2022) anche ‘dentro’ il periodo di vigenza del poi decaduto DL Antifrodi (cioè dal 12 novembre al 31 dicembre 2021).

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