Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026
E’ ufficialmente operativo, per la precisione dal 22 gennaio scorso, il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa/Ristrutturazioni (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013).
Tramite la comunicazione, quindi, si accerta il corretto stato di avanzamento e realizzazione dei lavori effettuati, secondo le normative vigenti, soprattutto con riferimento al miglioramento in termini di risparmio energetico.
Termine di 90 giorni: per quali interventi?
La piattaforma costituisce il canale ufficiale per la trasmissione dei dati relativi a numerosi lavori agevolati, tra cui la posa o sostituzione di serramenti, l’installazione di pompe di calore, sistemi ibridi e altri interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio.
Il termine di 90 giorni per l’invio delle comunicazioni decorre, quindi, dal 22 gennaio 2026 e riguarda:
- gli interventi conclusi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data di attivazione del portale;
- i lavori ultimati nel corso del 2025, qualora le spese detraibili siano state sostenute nel 2026.
Di conseguenza, chi ha realizzato interventi nei primi mesi del 2026, come ad esempio la sostituzione degli infissi o l’installazione di pompe di calore, dovrà trasmettere i dati all’ENEA entro il 21 aprile 2026.
Le informazioni da trasmettere
Sia per l’Ecobonus che per il Bonus Ristrutturazioni vanno trasmesse le schede descrittive degli interventi. Queste possono includere:
- i dati del beneficiario e del professionista che ha effettuato l’intervento;
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- i dati tecnici sulle caratteristiche del lavoro;
- le fatture e le ricevute degli interventi effettuati;
- la dichiarazione di conformità redatta dal professionista.
Cosa succede in caso di mancata comunicazione
Ricordiamo comunque che, nel caso del Bonus Casa, l’invio ha esclusivamente finalità statistiche e la sua omissione non determina la decadenza dal beneficio fiscale.
Diversamente, per l’Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate considera la comunicazione un adempimento necessario ai fini della detrazione, sebbene alcune pronunce della Corte di Cassazione abbiano ricondotto tale obbligo a una mera finalità informativa.
In mancanza di un orientamento ufficiale diverso da parte dell’Amministrazione finanziaria, resta comunque prudente procedere sempre alla trasmissione dei dati.
Accesso
L’accesso al portale ENEA avviene tramite autenticazione digitale, utilizzando SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).














