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Bonus Barriere Architettoniche: tutte le possibilità di agevolazioni fiscali

da | 16 Feb 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Alla scoperta delle tre diverse possibilità di agevolazione fiscale edilizia per lavori di rimozione/eliminazione delle barriere architettoniche

Non esistono solo Superbonus o Ecobonus e Sismabonus, nel vasto mondo delle agevolazioni edilizie. Il Bonus Barriere Architettoniche, ad esempio, si fa in 3: ci sono, allo stato attuale, ben 3 opzioni per poter prendere agevolazioni fiscali – di diversa percentuale – per lavori che mirano all’abbattimento delle barriere architettoniche, tra i quali spiccano quelli per la realizzazione di ascensori, sia esterni che interni, ma non solo.

Il Bonus Ristrutturazioni 50%

Come evidenziato di recente nella Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità, la prima ‘chance’ è data dal ‘vecchio’ Bonus Ristrutturazioni Edilizie, attualmente al 50% fino al 31/12/2024 da calcolare su un massimale di spesa di 96 mila euro (la norma, fissa, concederebbe un 36% su un tetto di 48 mila euro, che però è stato più volte prorogato – e aumentato – nel corso degli anni) e normato dall’articolo 16-bis del TUIR (comma 1 lettera e).

In questa prima categoria rientrano:

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  • i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori esterni e interni, montacarichi, ecc.);
  • i lavori per la realizzazione di strumenti che, tramite la comunicazione robotica e ogni altra tecnologia, favoriscono la mobilità interna ed esterna del persone con disabilità grave.
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici singoli che in condominio

NB – Questa detrazione non è fruibile contemporaneamente a quella del 19% previste per le spese sanitarie sui mezzi necessari al sollevamento delle persone disabili.

Il Bonus Barriere 75%

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, è stato prorogato dalla Manovra 2023 fino al 31 dicembre 2025.

Si tratta di un’agevolazione – per le spese sostenute dal 1/1/2022 al 31/12/2025 e ovviamente documentate – del 75% per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (compresi quelli per l’automazione degli impianti e, in caso di sostituzione dell’impianto, dei costi di smaltimento dell’impianto sostituito), da calcolare su un massimale diverso a seconda del tipo di edificio dove sono realizzati i lavori, e cioè nello specifico:

  • 50 mila euro per edifici unifamiliari o u.i. dentro edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40 mila euro, moltiplicati per il numero delle u.i. dell’edifcio, per i condomini minimi (da 2 a 8 u.i.);
  • 30 mila euro, moltiplicati come sopra, per i condomini (più di 8 u.i.).

Il requisito per prendere il bonus è che gli interventi rispettino i requisiti del DM 236/1989 dei Lavori Pubblici.

Il Bonus Barriere si può fruire anche tramite cessione del credito e sconto in fattura.

Superbonus: se l’intervento è trainato…

Ultimo ma non per ultimo, se l’intervento edilizio di rimozione/eliminazione delle barriere architettoniche figura come ‘trainato’ di un intervento trainante di efficientemente energetico (cappotto termico, sostituzione impianto di climatizzazione, ecc) o anche antisismico, allora si potrà beneficiare del Superbonus.

La discriminante, ovviamente, è che l’intervento trainato sia eseguito congiuntamente al trainante. Anche in questo caso, è possibile fruire dell’agevolazione, oltre che direttamente, anche tramite una delle due opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito).

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