L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuovi e importanti chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dall’articolo 119-ter del Decreto Rilancio per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, cd. Bonus Barriere Architettoniche 75%, previsto dall’art.119-ter del DL Rilancio (istituito dalla Legge di Bilancio 2022) e disponibile per le spese documentate e sostenute nell’anno corrente, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Il Bonus barriere Architettoniche per le ASD (associazioni sportive dilettantistiche)
Nella risposta 455, l’AdE precisa che, come chiarito al paragrafo 3.5 della circolare n. 23/2022, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Tali soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Pertanto, nel caso specifico, la convenzione alla base della concessione può costituire titolo idoneo per prendere il Bonus Barriere Architettoniche 75%.
Per quel che riguarda l’ambito oggettivo, le Entrate – come già peraltro fatto nella recente risposta 444/2022 – sottolinea che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale. La discriminante fondamentale è il rispetto dei “requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”.
Associazioni di promozione sociale (APS): interventi trainai e trainanti e accesso alle agevolazioni edilizie
L’associazione di promozione sociale (APS) che vuole realizzare, sull’unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi “trainanti” (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell’impianto di climatizzazione) e “trainati” (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva iniziale), può beneficiare del Superbonus.
Lo chiarisce il Fisco nella risposta 456, dove si precisa che la detrazione “barriere architettoniche” va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50mila euro.
Rimandando, per i chiarimenti in materia di Superbonus, alle circolari 23/2022 e 24 e 30 del 2020, l’AdE ribadisce che nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus e dell’Ecobonus, l’agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese riferite ad ulteriori infissi (che vanno ad aumentare la superficie iniziale), quindi, sarà possibile fruire della detrazione spettante (articolo 16-bis del Tuir), attualmente disciplinata dall’articolo 16 del DL 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.