Basta che l’edificio “esista” e il Bonus Barriere Architettoniche sarà realtà, anche per la società e non solo per il privato contribuente.
Del resto, come chiarito con la circolare n. 23/2022 del Fisco, nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa rientrano, tra gli altri, anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
Lo ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta a interpello n. 475/2022 del 27 settembre, ‘spedita’ ad una società che voleva certezza sul fatto di poter beneficiare, quale soggetto IRES, del Bonus Barriere 75% su interventi migliorativi dell’accessibilità nei locali commerciali detenuti in locazione e, se sì, di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Bonus Barriere Architettoniche: cos’è
Si tratta di una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche nello stesso edificio (art.119-ter DL Rilancio).
Bonus Barriere Architettoniche: maglie larghe
L’AdE, in primis, ricorda che nella circolare n. 23/2022 (paragrafo 3.5) si specifica che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- le società semplici,
- le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Bonus Barriere Architettoniche: la discriminante è l’esistenza dell’edificio
La detrazione – continua il Fisco – spetta solo per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, e non per quelli effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per i lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Nel caso proposto, si evince che i locali sottoposti agli interventi sono esistenti.
In definitiva la società istante (soggetto Ires), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, potrà fruire della detrazione e, di conseguenza, potrà anche avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 121 del DL 34/2020, secondo il quale, invece dell’utilizzo diretto della detrazione, potrà scegliere di cederla o di ottenere in cambio lo sconto in fattura.