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Bonifiche SIN: decreto MASE sugli interventi senza bisogno di “valutazione delle interferenze”

da | 8 Mag 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Decreto Bonifiche SIN, alcune tipologie di interventi all’interno dei Siti d’Interesse Nazionale (SIN) non avranno più bisogno della preventiva valutazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE)

Lo dispone il nuovo decreto ministeriale n.45 dello scorso 26 gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 2023, che, per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.242-ter, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 (T.U Ambiente), al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.

Il decreto – evidenzia il MASEindividua quindi le attività che non sono oggetto di “valutazione delle interferenze” da parte del Ministero e, laddove risulti questa invece necessaria, definisce criteri e procedure per effettuarla, come anche le modalità di controllo.

L’allegato al regolamento reca infine i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

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Realizzazione opere e interventi nei SIN

Il provvedimento effettua quindi una distinzione tra le diverse tipologie di interventi e di opere in funzione dell’impatto, anche potenziale, che possono esercitare sulle matrici ambientali, e in funzione di specifiche caratteristiche dell’area interessata.

La procedura di valutazione delle interferenze sarà quindi diversa a seconda dei casi. Questa suddivisione ha condotto alla definizione di 5 tipologie di interventi e opere:

  • interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo (art. 4);
  • interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato (art. 5);
  • interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione (art. 6);
  • interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato, previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano specifici requisiti tecnico-costruttivi e ambientali (art.7);
  • interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze (art. 8).

Attività libere

Gli interventi e le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), costituiscono, ai fini del nuovo Regolamento, attività libere.

Rientrano in tale fattispecie:

  • gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
  • gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c);
  • gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.

Gli interventi di urgenza di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti a comunicazione agli enti di cui all’articolo 11 entro dieci giorni dalla conclusione degli stessi. Tale comunicazione ha ad oggetto i motivi di urgenza, come descritti all’articolo 3, comma 1, lettera h), le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi eseguiti.

Interventi e opere che possono essere realizzati con SCIA

Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (SCIA) ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990, le seguenti categorie di interventi:

  • gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
  • gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
  • fatto salvo quanto previsto dalla lettera b), gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l’esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
  • le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
  • gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
  • gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell’art.242, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.

 

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