Software Blumatica per modello unico CILA-Superbonus 110%: novità e responsabilità

da | 4 Nov 2021 | News dalle aziende, News dalle aziende colonna 1

Dal 5 agosto 2021, per avviare gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico legati alle agevolazioni Superbonus 110%, è obbligatorio completare il modulo unificato e standardizzato della CILA-Superbonus, denominato CILA-S.

Quindi Blumatica mette a disposizione il software Blumatica Pratiche Edilizie tramite cui è possibile completare il modulo unico CILA-S, aggiornarlo con i dati della pratica e dei soggetti coinvolti ed infine generare un unico PDF da inviare all’amministrazione.

L’adozione di una modulistica unica nasce dall’esigenza primaria di semplificare la procedura burocratica e soprattutto ridurre i tempi per le verifiche di legittimità dell’immobile.

Gli interventi attuabili con CILA-S sono tutti quelli inerenti:

  •       la riqualificazione energetica (Ecobonus 110%),
  •       la riduzione del rischio sismico (Sismabonus 110%)
  •       tutti gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus 110% previsto dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) convertito dalla Legge 77/2020 che possono anche riguardare parti strutturali e prospetti degli edifici.

Sono esclusi tutti gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici, con o senza aumento di volume (ampliamento).

È importante evidenziare che, gli interventi trainati e trainanti che beneficiano del superbonus sono ora considerati come manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b del DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) e quindi attuabili tramite presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).

La CILAS è necessaria anche quando i lavori, ammessi al Superbonus, consistono esclusivamente in interventi di Manutenzione Ordinaria e come tali inquadrati in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 (es.: isolamento della copertura, pannelli solari termici e fotovoltaici, sostituzione caldaia, installazione ascensori, sostituzione infissi, ecc.).

ATTENZIONE: la possibilità di utilizzare il modulo CILA-S vale solo per gli interventi legati al Superbonus 110% e non per tutte le restanti forme di detrazioni fiscali, come Bonus Ristrutturazioni 50%, Ecobonus 65%, Sismabonus “normali” e Bonus Facciate che dovranno comunque rispettare lo Stato Legittimo come normalmente avviene. 

Molti contenuti del nuovo modulo CILA-Superbonus restano sostanzialmente immutati dal precedente modello CILA, vengono invece modificati:

  •       eliminazione dell’attestazione dello stato legittimo
  •       integrazione dell’attestazione della legittima edificazione
  •       modifiche alla documentazione da allegare.

La novità principale in merito alla documentazione da allegare è la mancanza di alcuni elaborati, nello specifico quelli inerenti gli elaborati progettuali.

È quindi prevista solo la descrizione dell’intervento, senza nessuna planimetria dello stato dei luoghi.

In relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle difformità urbanistiche dell’edificio, al momento non sembra esserci un rischio per il tecnico incaricato, non essendo più richiesta un’esplicita dichiarazione in merito. Il professionista, infatti, deve attestare solo la conformità dell’intervento che si va a realizzare e non dello stato dell’immobile (stato legittimo).

Il Decreto precisa però che: “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”; pertanto, eventuali abusi, potranno comunque essere segnalati e puniti, anche se non vi è obbligo da parte del tecnico di accertarli preventivamente.

Ciò premesso, laddove in sede di svolgimento dell’incarico il Professionista rilevi la presenza di difformità, si consiglia di valutarne l’entità e successivamente darne opportuna comunicazione al Committente evidenziando l’obbligo di procedere, laddove possibile, a presentare un titolo edilizio in sanatoria prima del titolo necessario all’esecuzione dei lavori del Superbonus. 

Caratteristica fondamentale della CILA Superbonus è che, nel caso di varianti in corso d’opera, non dovrà essere annullata la pratica avanzata ma, per le modifiche, sarà sufficiente presentare una nuova comunicazione che costituisce integrazione alla CILA-S già presentata.

Tale possibilità non è prevista in relazione alle CILA ordinarie, per cui rimane immutato il disposto di cui all’art. 6 bis co 5 D.P.R. 380/01.

Un’altra importante novità, riportata al comma 13 quinquies, riguarda la conclusione dei lavori del superbonus; in quanto non è necessaria la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità (SCA) prevista dall’art 24 D.P.R. 380/01 che attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

Riassumiamo quindi:

  •       Gli interventi del Superbonus 110 sono stati equiparati a manutenzione straordinaria e possono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-Superbonus, ad eccezione di quelli concernenti demolizione e ricostruzione;
  •       Con il modulo CILA-S, rispetto al modello ordinario di CILA finora utilizzato, non è più necessario attestare lo stato legittimo, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità del nuovo intervento da realizzare;
  •       per gli immobili realizzati dopo il 1 settembre 1967 devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (ad esempio la data di rilascio);
  •       per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione che attesta che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  •       la documentazione progettuale da allegare è molto semplificata;
  •       l’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare;
  •       per gli interventi in edilizia libera, basta solamente una descrizione dell’intervento nel modulo CILAS;
  •       può essere utilizza la CILAS anche per opere strutturali per le quali sarebbe stata necessaria una SCIA;
  •       eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori all’interno della stessa CILA-Superbonus;
  •       alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).

Software CILA Superbonus 110%: Blumatica Pratiche Edilizie

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