Barriere Architettoniche: l’ascensore esterno rientra nel Superbonus.

da | 9 Dic 2022 | Costruzione, ambiente e territorio

Le varie possibilità

Agenzia delle Entrate: se l’intervento presenta le caratteristiche tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche è agevolabile anche in assenza di disabili

La realizzazione di un ascensore esterno al condominio, se è lavoro trainato da un altro intervento trainante, può beneficiare del Superbonus (al 110% o al 90% a seconda del momento di realizzazione della spesa e sempre ammesso che la CILA-S sia stata depositata in comune entro lo scorso 25 novembre) anche se, nell’edificio, non sono presenti persone disabili o inquilini Over 65.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 580/2022 dello scorso 1° dicembre, interessante perché ci consente anche di ricordare quali sono, ad oggi e anche ‘da domani’, le detrazioni edilizie previste dalla normativa per le spese relative ad interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

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Ascensore esterno

Partiamo dall’oggetto della risposta 580: le spese sostenute da un condominio per l’installazione e la messa in opera di un ascensore posizionato all’esterno dell’edificio oggetto di lavori di efficienza energetica, spiega l’AdE, sono ammesse al Superbonus, rientrando l’intervento fra quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nella circolare 23/2022, infatti, il Fisco aveva spiegato che tra i lavori ”trainati” dagli interventi di efficienza energetica sono inclusi quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad ascensori e montacarichi e alla realizzazione di ogni strumento che tramite la tecnologia favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap grave o per le persone di età superiore a 65 anni.

La stessa circolare, però, aveva chiarito che nell’ambito di interventi di ristrutturazioni edilizia, la detrazione sulle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili, o di over 65, nell’immobile oggetto dei lavori.

Ovviamente sono necessarie due condizioni:

  • che l’intervento sia un trainato effettuato assieme agli interventi di efficienza energetica dell’immobile (trainanti) e che venga conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o la classe energetica più alta, da asseverare tramite APE;
  • che siano rispettate tutte le caratteristiche tecniche (decreto ministeriale n. 236/1989) in base alle quali l’intervento si può ritenere finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Bonus Barriere Architettoniche: il 75% spetta fino al 31/12, poi si passa al 50

Se, invece, l’intervento di rimozione delle barriere è ‘a se stante’, allora può prendere l’agevolazione specifica al 75%, ma solo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, inserita nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2022, che ha aggiunto al DL 34/2020 (Rilancio) l’articolo 119-ter, il quale appunto prevede una detrazione dall’imposta lorda, del 75% fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 necessarie a realizzare delle opere di abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche per immobili già esistenti. Ciò – attenzione – vale SOLO per gli edifici già esistenti ma è estesa anche alle imprese.

Per quel che riguarda le spese sostenute dal 2023, invece (a meno che la futura Manovra non intervenga con una proroga), o l’intervento sarà effettuato come ‘trainante’ in condominio (caso visto sopra), e allora potrà beneficiare del Superbonus declassato al 90% fino al 31 dicembre 2023, oppure si rientrerà nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, e quindi la detrazione spettante sarà al 50%.

 

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