Attestazioni SOA Superbonus: le regole ufficiali per le imprese

da | 26 Apr 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Quali sono le regole sulle attestazioni SOA per le imprese in cantieri con lavori soggetti a bonus edilizi?

A fare il punto sulla misura prevista dall’art.10-bis del DL 21/2022 (Taglia Prezzi) che prevede, per il riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, Eco e Sismabonus, Barriere Architettoniche, ecc.), l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA, è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.10 del 20 aprile 2023.

Il periodo transitorio

Prima di tutto il Fisco si focalizza sul periodo transitorio, tutt’ora in corso, visto che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

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Esso prevede che, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo di sopra i 516 mila euro deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che:

  • al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA;
  • abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.

 

Dal 1° luglio 2023 fase esecutiva

Sempre in virtù di quanto previsto dal DL 21/2022, a partire dal 1° luglio 2023, per riconoscere gli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA (art.84 Codice Appalti).

In definitiva, dal 1/7/23, per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

 

Il quadro definitivo: esenzioni dalla certificazione e periodo di applicazione

In considerazione del quadro temporale di applicazione dell’articolo 10-bis, come delineato nel paragrafo 2, questo è il quadro definitivo:

  • per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute:
    • fino al 31 dicembre 2022;
    • negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
  • per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
    • fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA”;
    • tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
    • dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la
      certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
  • per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
    • tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
    • dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la
      certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
  • per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

 

Certificazione SOA: serve in ogni caso

Nella circolare, inoltre, si sottolinea che il possesso della certificazione SOA riguarda sia la fruizione diretta della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi che possono portare a beneficiare sia del Superbonus che degli altri bonus edilizi diversi.

Tali condizioni non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari ex art.16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di “case antisismiche” ex art.16, comma 1-septies, del DL 63/2013.

 

IVA e tipologie di contratti

Le ultime informazioni fornite dal Fisco riguardano l’importo dei lavori e i casi di subappalto.

Nel primo caso, per i lavori sopra ai 516mila euro per i quali è richiesta l’attestazione SOA bisogna considerare l’importo al netto dell’IVA.

Nel secondo, il limite di 516 mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.

Quindi, in caso di subappalto, l’attestazione SOA deve essere posseduta dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516 mila euro, e dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

 

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