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Attestato SOA nei cantieri edili con agevolazioni edilizie: le regole

da | 5 Apr 2023 | Costruzione, ambiente e territorio

Le regole sulle attestazioni SOA nei cantieri edili con bonus edilizi e lavori sopra i 516 mila euro sono state dettate dal DL Taglia Prezzi (21/2022, convertito in legge 51/2022).

il Dl Taglia Prezzi  prevede che solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro.

In realtà, al momento, siamo nel cosiddetto ‘regime transitorio’, visto che fino al prossimo 30 giugno basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione, mentre dal 1° luglio si partirà definitivamente, cioè le imprese dovranno invece aver ottenuto la certificazione vera e propria per poter lavorare.

A quali tipi di bonus si applica?

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Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i cantieri ‘protagonisti’ di bonus edilizi, quindi Superbonus, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Ristrutturazioni, Bonus barriere architettoniche.

Per i bonus sopracitati, il nuovo requisito scatta nel caso si proceda a fruire del bonus tramite sconto in fattura o cessione del credito, mentre nel caso del Superbonus, l’obbligo vige sempre.

Quali lavori sono esenti dall’attestazione SOA

Come indicato nel comma 4 dell’art.10 bis del DL 21/2022 convertito in legge 51/2022, le disposizioni di cui sopra non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 21 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore al 21 maggio 2022.

I chiarimenti del Consiglio superiore Lavori Pubblici

A dirimere la questione tra lavori pubblici e privati, che aveva creato qualche dubbio negli operatori (imprese edili in primis) è intervenuta di recente la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la risposta n.1 del 20 marzo 2023

Il documento contiene, appunto, chiarimenti interpretativi sull’articolo 10-bis del già citato DL 21/2022.

Qualificazioni SOA: lavori pubblici e cantieri privati seguono strade diverse

La Commissione del CSLLPP ha precisato che il senso della qualificazione SOA per i lavori privati non è quello di ricalcare il sistema attualmente in vigore per i lavori pubblici (art.84 del Codice Appalti).

Insomma: l’obiettivo dell’attestazione SOA per i cantieri privati è quello di “garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa”.

Attestazioni SOA cantieri privati: il requisito giusto

Questi requisiti si intenderanno se l’impresa esecutrice (adempimento obbligatorio, lo ribadiamo, solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516 mila euro) dimostrerà il possesso della Certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

Di conseguenza, il committente non sarà tenuto a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all’identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve dimostrare il possesso (come invece prevede il meccanismo pensato per i lavori pubblici).

Categorie SOA: come si dimostra la qualificazione

Per dimostrare la qualificazione dell’impresa, non serve una precisa corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Possono quindi essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

  • OG1 (Edifici civili e industriali);
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);
  • OG11 (impianti tecnologici);
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);
  • OS21 (Opere strutturali speciali);
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento).

CLSSPP – risposta n.1-2023 SOA lavori privati

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