Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto ha annunciato la trasmissione alla Conferenza Unificata – avvenuta a fine scorsa settimana – del decreto (disponibile in allegato) sulle aree idonee ad ospitare impianti di energia rinnovabile, “per la determinazione dei criteri con cui le Regioni devono individuarle”.
Le linee direttrici del decreto
Il provvedimento consegna alle Regioni il compito di individuare sul loro territorio le superfici e le aree idonee all’installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili con lo scopo di massimizzarne il potenziale, procedura da completare entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Nello specifico, il decreto ripartisce fra regioni e province autonome una potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili pari a 80 GW: nella tabella A allegata al provvedimento vengono inoltre individuati gli obiettivi minimi e massimi in MW da generare per regione, dal 2023 al 2030.
Prevalenza alle leggi delle Regioni
Importante: le norme che le Regioni adotteranno ai sensi del decreto (e i conseguenti atti di programmazione) avranno prevalenza su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa approvato prima di esse a livello regionale, provinciale o comunale.
Come si calcola la potenza aggiuntiva
Per il calcolo della potenza aggiuntiva (GW) relativo a ogni regione, il riferimento sarà la potenza nominale degli impianti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre dell’anno di riferimento, della potenza aggiuntiva relativa a eventuali interventi di rifacimento, e del 40% di potenza nominale di impianti offshore di nuova costruzione.
Criteri per le aree idonee
Il provvedimento stabilisce che sono idonee a ospitare impianti a energia rinnovabile le aree corrispondenti ad una serie di superfici e aree dove, ad esempio, sono già presenti impianti rinnovabili dello stesso tipo a quelli di nuova installazione, o nei quali vengono realizzati interventi di modifica, ma anche le aree dei siti oggetto di bonifica, cave, miniere, ecc.
Sono inoltre idonee tutte le aree delle Ferrovie dello Stato e quelle delle società aeroportuali.
Impianti fotovoltaici
Essendo gli impianti a energia rinnovabile più utilizzati, si precisa che per la loro installazione saranno idonee:
- le aree adiacenti alle autostrade entro 300 metri di distanza;
- le aree agricole “racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale“;
- le aree non rientranti tra i beni tutelati e che non ricadono nella fascia di rispetto (3 km per gli impianti eolici, 500 metri per il fotovoltaico).
Monitoraggio e sanzioni
MASE e il GSE provvederanno a supervisionare e monitorare gli aggiornamenti normativi con determinate tempistiche: prima di tutto dopo 3 mesi dal termine fissato per l’adozione delle leggi regionali, poi il 31 luglio di ogni anno.
A livello di ‘sanzioni’, il provvedimento stabilisce che se una Regione è inadempiente rispetto al suo riferimento ‘numerico’ in termini di obiettivo nazionale complessivo di potenza, dovrà trasferire ad un’altra Regione compensazioni economiche per realizzare interventi di miglioramento dell’ambiente e del paesaggio.