L’articolo 2 del DL 175/2025 ridefinisce il sistema delle “aree idonee” per impianti rinnovabili, introducendo regole distinte per impianti a terra e in mare, limiti nelle zone UNESCO, prescrizioni specifiche per il fotovoltaico e un regime autorizzativo semplificato nelle aree idonee
Il nuovo Decreto Energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 noembre scorso, rivede in vari punti il sistema delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nello specifico, l’articolo 2 del DL 175/2025 modifica il d.lgs. 190/2024 e sostituisce definitivamente i richiami al precedente impianto del d.lgs. 199/2021 con un nuovo sistema centrato sugli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies.
Il cuore della riforma è la definizione puntuale delle aree idonee, che diventano la base per una procedura autorizzativa più snella e per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.
Aree idonee in terraferma: criteri e novità
L’articolo 11-bis elenca in modo dettagliato le aree automaticamente considerate idonee. Rientrano innanzitutto i siti già occupati da impianti esistenti, se gli interventi non aumentano l’area oltre il 20% (limite non applicabile agli impianti FV in area agricola). Seguono le aree degradate o compromesse: siti di bonifica, cave e miniere inattive, discariche chiuse, aree ferroviarie e autostradali, sedimi aeroportuali, beni demaniali di Difesa, Interno e Giustizia, nonché immobili statali fuori da programmi di valorizzazione.
Per il fotovoltaico, la norma amplia ulteriormente l’elenco aggiungendo:
- stabilimenti AIA e le aree agricole entro 350 metri dagli stessi;
- fasce entro 300 metri dalle autostrade;
- edifici e relative superfici pertinenziali;
- zone industriali, commerciali e logistiche;
- parcheggi (solo coperture);
- invasi idrici, laghi di cava e aree del servizio idrico integrato.
Per il biometano, sussistono criteri analoghi ma con distanze più ampie (500 metri).
Importante novità: gli impianti fotovoltaici a terra in zona agricola sono ammessi solo in alcune delle aree idonee già elencate e senza ampliamento dell’area, salvo i progetti legati a comunità energetiche, interventi PNRR/PNC o obiettivi PNRR. Sempre ammesso l’agrivoltaico con moduli rialzati, ora definito dalla nuova lettera f-bis dell’art. 4.
Aree idonee in mare: criteri per l’off-shore
L’articolo 11-ter disciplina le aree marine idonee, riconoscendo come prioritarie quelle individuate dai Piani di gestione dello spazio marittimo. Sono sempre idonee anche le piattaforme petrolifere dismesse con una fascia di 2 miglia e i porti, per impianti eolici fino a 100 MW, con variante del PRP entro sei mesi. Il MASE pubblicherà un vademecum tecnico per la procedura autorizzativa.
Vincoli, tutela UNESCO e criteri regionali
Le Regioni devono individuare ulteriori aree idonee entro 120 giorni, seguendo nuovi criteri: tutela paesaggistica e culturale, rispetto di Natura 2000, aree Ramsar e soprattutto zone di protezione dei siti UNESCO, dove sono ammessi solo gli interventi dell’Allegato A. Viene fissato un principio rigido: divieto di qualificare come idonee le aree ricomprese nei beni culturali o nelle fasce di rispetto (3 km per eolico, 500 m per FV).
Regimi amministrativi semplificati
L’articolo 11-quater introduce una semplificazione sostanziale: negli impianti realizzati interamente in area idonea, il parere paesaggistico diventa obbligatorio ma non vincolante, e i tempi del procedimento di autorizzazione unica si riducono di un terzo. La semplificazione vale anche per interventi sulla rete elettrica e per gli impianti dell’Allegato C. Se l’impianto ricade solo in parte in area idonea, non si applica la deroga.
Strumenti di supporto: la piattaforma digitale
L’art. 12-bis, infine, rafforza la piattaforma digitale per le aree idonee, che dovrà integrare tutti i dati territoriali utili e includere un contatore delle SAU utilizzate, così da monitorare i limiti percentuali regionali sulle superfici agricole.














