Testo Unico Ambiente, i criteri per la cessazione, la dichiarazione da presentare e l’entrata in vigore
Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il nuovo decreto n.278 del 15 luglio 2022, che stabilisce le condizioni alle quali gli scarti inerti dell’edilizia (rifiuti da demolizione e costruzione) cessano di essere un rifiuto.
Il collegamento col Testo Unico dell’Ambiente
Si tratta di un provvedimento rilevante, un vero Regolamento coi criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’art.2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art.184-ter del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).
In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
In conformità a quanto previsto dall’art.184-ter, comma 3, del TUA, tra l’altro, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo 152/2006.
I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto
Il provvedimento stabilisce che i rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.
L’aggregato recuperato deve quindi soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (art. 184 ter, comma 1 lett c) TU Ambiente.
In totale ci sono 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazione limite, indicati nel punto d.1) dell’allegato 1.
La dichiarazione da presentare
A livello operativo, in conformità agli articoli 184 comma 5, 188 comma 4 e 193 del TU Ambiente, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
l rispetto dei criteri è attestato dal produttore del materiale edile recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, da inviare all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, territorialmente competente.
Tale dichiarazione dovrà essere conservata per 5 anni.
Entrata in vigore e periodo transitorio
A livello di tempistiche, ci sono 180 giorni – dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del MITE – per adeguare le comunicazioni – effettuate ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/2006 – o presentare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale unica o integrata (AIA) già presentata.
Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati, mentre le procedure semplificate continueranno a ‘regolarsi’ in base alle disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite delle emissioni ex DM 5 febbraio 1998.
SCARICA IL DOCUMENTO: Riciclo scarti in edilizia – decreto MITE