Alle libere professioniste l’indennità di maternità

da | 1 Apr 2022 | In evidenza, Notizie

Indennità di maternità anche per le lavoratrici autonome e le libere professioniste. Nuove norme sui congedi parentali e sui diritti di informazione sul posto di lavoro. Misure per tutelare i lavoratori nel caso di violazione dei loro diritti. Queste alcune delle novità previste dai due decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri nella mattinata del 31 marzo.
Entrambi i decreti recepiscono direttive comunitarie. Il primo fa riferimento alla direttiva Ue 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio) e ha come finalità “quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare”, come si può leggere sul sito del Ministero del lavoro. Tra le varie novità inserite dal dlgs, una riguarda in particolare il mondo dei professionisti: infatti “è stato esteso il diritto all’indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio”, si legge ancora sul sito del dicastero guidato da Andrea Orlando. Per quanto riguarda le altre novità, entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 10 a 11 mesi il congedo per il genitore single e viene aumentata da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.

La nuova indennità per le libere professioniste rientra nel piano annunciato l’anno scorso dal ministro Orlando, che aveva parlato della necessità di rivedere il sistema degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di supporto del mondo delle partite iva.

Il secondo schema attua la direttiva Ue 2019/1152 e ha come obiettivo quello di “adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore degli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro”. In particolare, viene realizzato un ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard. A livello generale, l’articolato stabilisce nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, “beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro”.

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