Antincendio prorogato (almeno) fino al 31 marzo 2022.Tutti i certificati e i permessi nonché gli obblighi di aggiornamento professionale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati fino ad almeno 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, il cui rinvio al 31 dicembre è stato deciso dal governo con il dl 105/2021.
Il decreto contiene una serie di proroghe di norme che erano state congelate con il diffondersi della pandemia. Oltre a toccare aspetti quotidiani, come la gestione delle zone bianche e l’utilizzo del green pass, il testo interviene anche sulle normative antincendio, con rilevanti novità per i professionisti coinvolti nel settore. Il provvedimento porta come conseguenza quindi che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 31 marzo 2022. Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021. Si tratta di un nuovo slittamento per gli obblighi di aggiornamento professionale, che prima erano stati rinviati al 29 ottobre, dato che lo spostamento va in coppia con i tempi dello stato di emergenza.
E’ stato il decreto ministeriale del 5 agosto 2011 a confermare l’obbligo di frequenza di un corso base di formazione ed il superamento di un esame finale per l’inserimento nell’albo tenuto dal Ministero dell’interno. Per il mantenimento nell’elenco, inoltre, il decreto ministeriale, come modificato dal successivo decreto del 7 giugno 2016, stabilisce che i professionisti debbano effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre dalla data di iscrizione negli elenchi o dalla data di riattivazione dell’iscrizione in caso di sospensione, oltre che dalla data di entrata in vigore del decreto.