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Agevolazioni sisma: Superbonus 110% valido anche senza contributi di ricostruzione

da | 18 Nov 2025 | Costruzione, ambiente e territorio

Importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su bonus, ruolo del coniuge convivente e rapporto con i fondi post-sisma

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n. 66/2025 del 13 novembre, torna sul tema dell’unico Superbonus ancora applicabile, quello destinato agli interventi su edifici danneggiati dai terremoti.

Il documento offre due precisazioni centrali: il contributo di costruzione non incide sul diritto alla detrazione del 110% e anche il coniuge convivente può fruire del beneficio, a determinate condizioni.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che:

  • il familiare convivente che sostiene le spese può accedere al Superbonus, anche se la CILA-S è intestata al proprietario;
  • l’agevolazione del 110% per i territori colpiti dal sisma non dipende dalla richiesta, dalla rinuncia o dall’effettiva erogazione dei contributi commissariali, salvo l’ipotesi del raddoppio dei massimali prevista dal comma 4-ter.

 

La situazione esaminata: abitazione inagibile e lavori pagati dal coniuge

Il caso riguarda un immobile residenziale danneggiato dal terremoto del 2013, dichiarato inagibile tramite scheda AeDES (esito C) e ordinanza comunale. La proprietaria, usufruttuaria dell’edificio, non ha potuto accedere ai fondi per la ricostruzione e ha inviato una rinuncia formale “in favore del Superbonus”.

Le spese, però, sono sostenute dal marito convivente, che non è proprietario esclusivo e che non risulta intestatario della CILA-S, presentata invece dalla comproprietaria. Da qui i due dubbi:

  • il coniuge può beneficiare del 110%?
  • l’assenza o la rinuncia ai contributi pubblici incide sull’agevolazione fiscale?

Gli interventi programmati mirano a riparare i danni del sisma e a migliorare la sicurezza strutturale dell’edificio, rientrando tra quelli agevolati dai commi 8-ter e 4-quater dell’art. 119 del DL 34/2020.

 

Requisiti generali per il Superbonus nelle aree colpite dal sisma

L’Agenzia ricorda che la detrazione del 110% continua ad applicarsi, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025, sugli immobili danneggiati da eventi sismici, a condizione che:

  • si tratti di fabbricati ad uso abitativo;
  • il danno sia certificato da scheda AeDES con esito B, C o E;
  • l’edificio sia ubicato in un Comune per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Non è richiesto che l’immobile sia adibito a residenza principale.

Perché il coniuge convivente può detrarre il 110%

Il principio generale vale anche per il Superbonus: se un familiare convivente sostiene delle spese su un immobile appartenente ad un altro componente della famiglia, la detrazione spetta a chi effettivamente paga, purché esista convivenza e siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

La titolarità della CILA-S, quindi, non è determinante. Anche se l’atto amministrativo è intestato alla comproprietaria, il coniuge convivente che sostiene la spesa ha diritto al beneficio.

Perché il Superbonus non è legato ai contributi di ricostruzione

I commi 1-ter, 4-quater e 8-ter dell’art. 119 non collegano il 110% all’obbligo di richiedere o rinunciare ai contributi commissariali. Il Fisco ribadisce che:

  • se un contributo pubblico esiste, deve essere sottratto dalla spesa agevolabile;
  • se il contributo non è stato richiesto, non è stato erogato o è stato negato, la detrazione resta comunque pienamente fruibile.

L’unica eccezione riguarda il raddoppio dei massimali previsto dal comma 4-ter: in quel caso è necessaria la rinuncia formale al contributo di ricostruzione, trattandosi di un regime alternativo. Ma il caso esaminato non rientra in tale ipotesi.

Di conseguenza, per gli interventi ordinari “sisma 110%”, il diritto alla detrazione non è in alcun modo condizionato alla presenza o meno dei fondi pubblici per la ricostruzione.

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