La stazione appaltante può oscurare solo dati riconducibili a segreti tecnici o commerciali dell’offerta tecnica, su richiesta motivata dell’operatore e previa valutazione positiva. Ogni altro oscuramento è illegittimo.
Nelle procedure di affidamento l’accesso agli atti deve essere la regola e l’oscuramento l’eccezione. Lo ha ribadito l’ANAC nel comunicato del presidente n.10/2026, di notevole importanza in materia di trasparenza degli atti relativi a tutti gli appalti pubblici.
La stazione appaltante, infatti, non può oscurare dati, notizie o informazioni della documentazione di gara, salvo – in tutto o in parte – l’offerta tecnica, esclusivamente quando l’operatore economico abbia motivato la presenza di segreti tecnici o commerciali e tali ragioni siano state accolte. Prevale ex lege l’interesse pubblico alla trasparenza e alla tutela effettiva del diritto di difesa.
Il principio dell’ostensibilità integrale degli atti
Il comunicato richiama l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, che prevede la piena accessibilità, tramite piattaforma digitale, dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali e di tutti gli atti presupposti, nonché la reciproca messa a disposizione dei documenti degli operatori classificati nei primi cinque posti. Questo assetto normativo configura l’ostensione come regola generale, funzionale alla trasparenza e alla snellezza delle procedure.
Perché l’oscuramento è solo un’eccezione
ANAC chiarisce che non esiste un potere generalizzato di oscuramento in capo alla stazione appaltante. Non devono essere oscurati dati personali, elementi economici o informazioni procedurali, poiché il legislatore ha già operato ex ante il bilanciamento tra accesso e riservatezza. L’unica eccezione riguarda l’offerta tecnica, e solo se l’operatore economico dimostra che alcune parti contengono segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela.
Il ruolo dell’operatore economico
L’oscuramento non può essere automatico né discrezionale. Spetta all’operatore economico indicare puntualmente le parti dell’offerta tecnica da sottrarre all’accesso e motivarne le ragioni. La stazione appaltante può accogliere tali richieste solo dopo una valutazione concreta, limitata e proporzionata, escludendo ogni estensione indebita ad altri atti o informazioni.
La prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso
Richiamando il parere n. 61/2026 del Consiglio di Stato, ANAC evidenzia che l’interesse pubblico alla trasparenza, alla difesa in giudizio e alla speditezza delle procedure prevale sulla tutela della riservatezza, fatta salva la specifica protezione dei segreti tecnici e commerciali. Questo assetto evita oneri istruttori inutili, consente agli operatori di valutare tempestivamente l’opportunità di ricorrere e garantisce una risposta giurisdizionale più rapida ed efficace.
Superamento dei precedenti orientamenti
Il comunicato chiarisce infine che devono ritenersi superate le indicazioni più restrittive contenute nel parere ANAC del 30 gennaio 2025 in materia di trasparenza. L’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 recepisce infatti il principio secondo cui la stazione appaltante non deve oscurare alcun dato, salvo i casi rigorosamente delimitati relativi all’offerta tecnica.









