Vale 60 miliardi di euro la parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che riguarda la cosiddetta “messa a terra”, ovvero la realizzazione e concretizzazione della parte del Piano affidata agli enti locali. Che potrà essere realizzata attraverso l’assunzione di professionisti ed esperti. Se è vero, osserva il Csel, che i Comuni ”ricoprono un ruolo particolarmente cruciale nell’attuazione della Missione 2 (che racchiude tutto il tema dell’efficientamento energetico e della gestione dei rifiuti) e nella Missione 5 (inclusione e coesione) che comprende la partita della rigenerazione urbana e il Piano urbano integrato”, è altrettanto vero che la legge 233 del 2021 che ha convertito il Decreto Pnrr, apre agli stessi un ventaglio di possibilità in termini di assunzioni, anche per quelli in deficit. E’ lo stesso decreto infatti a prevedere che gli enti locali possano assumere professionisti ed esperti in deroga alle regole sul contenimento delle spese nel pubblico impiego. La norma in questione introduce, infatti, una serie di semplificazioni e stanzia risorse per consentire agli Enti locali, soprattutto quelli di dimensioni ridotte, in stato di deficit o situati nel Mezzogiorno, di avere il personale necessario e non rallentare l’attuazione del PNRR.
In particolare la norma stabilisce che i Comuni con popolazione superiore a 250mila abitanti possano conferire incarichi di consulenza e collaborazione a esperti qualificati. Ciascun Comune può conferire fino a 15 incarichi, per un importo massimo di 30mila euro lordi annui ciascuno e fino a una spesa complessiva di 300mila euro l’anno. Gli incarichi non possono superare il 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, cessano automaticamente con la fine del mandato amministrativo del soggetto politico che li conferisce.
Gli Enti devono far fronte a queste spese con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio.
I Comuni con una popolazione superiore, invece, ai 250mila abitanti, che si trovano in una condizione di “predissesto”, possono potenziare l’organico degli uffici alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori. Le spese sono a carico dei bilanci dell’ente e non possono superare l’80% della spesa sostenuta allo stesso scopo nell’ultimo rendiconto precedente all’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Anche nei Comuni in deficit possono prevedere assunzioni relative alla realizzazione dei progetti ancora al Pnrr e in tal caso possono assumere personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le assunzioni possono derogare alle norme sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. Per agevolare le assunzioni nei piccoli Comuni, con meno di 5mila abitanti, è stato istituito un Fondo da 150 milioni di euro: 30 milioni di euro l’anno dal 2022 al 2026. Le risorse saranno ripartite con un dpcm tra i Comuni sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. I Comuni interessati, entro il 31 gennaio 2022, devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica le esigenze di personale connesse ai progetti del PNRR.
Per supportare Comuni, Province e Città metropolitane del Mezzogiorno, l’Agenzia per la Coesione territoriale può stipulare stipulare contratti di collaborazione con personale specializzato e professionisti. Si tratta di professionisti che si dovranno occupare di supporto all’elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica e degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e verifica, controllo e monitoraggio dell’esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.